Pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020, la Legge n. 77/2020 (legge Rilancio) di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 34/2020, “recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Nella stessa Gazzetta sono state pubblicate sia la legge di conversione sia il testo coordinato con le modifiche apportate al decreto durante l’iter parlamentare.
Il D.L. n. 34/2020 denominato “decreto Rilancio”, convertito nella Legge n. 77/2020, pubblicata in Gazzetta il 18 luglio, prevede tra le varie misure per uscire dall’emergenza economica generata dal coronavirus, detrazioni fiscali al 110% (superbonus) in materia edilizia.
Nel titolo VI – misure fiscali – all’articolo 119 è prevista la detrazione nella misura del 110% per interventi:
- volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici;
- per la riduzione del rischio sismico;
- relativi all’installazione di impianti fotovoltaici;
- per l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
La detrazione al 110% tuttavia è limitata ad alcuni interventi specifici e prevede alcuni vincoli che ne circoscrivono il campo d’azione.
Per tali interventi è previsto che il contribuente potrà optare, in luogo della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari.
L’Agenzia delle Entrate ha predisposto il 24 luglio scorso, oltre alla circolare applicativa, una guida divulgativa e una sezione dedicata al Superbonus (Ecobonus 110%) sul proprio sito web.
Manca un ultimo tassello fondamentale nel quadro normativo di riferimento, ovvero il decreto attuativo del Mise, che dovrà stabilire nel dettaglio le procedure necessarie, i requisiti tecnici dei progetti, i limiti di spesa dei singoli interventi e i sistemi di controllo per prevenire abusi: tutto ciò entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio.
Ecobonus al 110%
La detrazione di cui all’articolo 14 del D.L. n. 63/2013 (convertito nella Legge n. 90/2013) si applica nella misura del 110%, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari impatto.
Gli interventi agevolati sono:
- interventi di isolamento termico (cappotto termico);
- impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda;
- interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti (ad es. case a schiera) e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione.
Il superbonus in pratica riguarda principalmente gli interventi condominiali (cappotto termico ed impianti centralizzati), gli edifici unifamiliari o gli edifici a schiera (cappotto e/o sostituzione impianti di riscaldamento).
a – Interventi d’isolamento termico
Sono agevolati gli interventi di isolamento termico (come ad esempio il cappotto termico) delle superfici opache verticali, orizzontali ed inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 % della superficie disperdente lorda dell’intero edificio (o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno).
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a :
- euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi.
b – Impianti centralizzati
La detrazione del 110% è prevista per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per:
- il riscaldamento;
- il raffrescamento;
- la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione.
con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’ edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
c – Sostituzione degli impianti di climatizzazione negli edifici unifamiliari/plurifamiliari indipendenti
Sono detraibili gli interventi sugli edifici unifamiliari, o plurifamiliari con accesso indipendente, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per:
- il riscaldamento;
- il raffrescamento;
- la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione.
a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.
La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’ impianto sostituito.
Detrazione per altri interventi di efficientamento energetico (ecobonus classico)
Solamente coloro che eseguono interventi di cui alla lettera a,b,c potranno detrarre, con l’aliquota del 110% anche altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del D.L. n.63/2013 (ecobonus), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente.
Rispetto dei requisiti in materia di prestazioni energetiche
Ai fini dell’accesso alla detrazione, tutti i suddetti interventi devono rispettare i requisiti minimi previsti dal comma 3-ter dell’ articolo 14 del D.L. n. 63/2013, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di istallazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.
Se il miglioramento di due classi non fosse possibile, perché già si trova in una classe alta, sarà necessario il conseguimento della classe energetica più alta.
Il passaggio di due classi energetiche dovrà essere dimostrato mediante l’attestato di prestazione energetica (APE), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Detrazione del 110% per impianti fotovoltaici
Prevista la detrazione al 110% in caso di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici eseguita congiuntamente ad uno degli interventi lettera a,b,c.
La detrazione per tali impianti è innalzata al 110% solo se eseguita contestualmente a interventi condominiali (cappotto termico ed impianti centralizzati) o gli edifici unifamiliari/plurifamiliari con accesso indipendente (cappotto e sostituzione impianti di riscaldamento).
La detrazione spetta per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’ impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.
La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici.
La detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione, e gli incentivi per lo scambio sul posto.
Detrazione al 110% colonnine di ricarica auto elettriche
Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici si prevede la detrazione al 110% da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, semprechè l’ installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui alla lettera a,b,c.
Sismabonus al 110%
Per gli interventi relativi al sismabonus l’aliquota delle detrazioni è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
In caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spetta nella misura del 90%.
Tali disposizioni non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4.
La detrazione è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di a,b,c.
Beneficiari
Possono accedere alle suddette detrazioni:
- i condomìni;
- le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
- gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali;
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- d-bis ) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale; dalle organizzazioni di volontariato; dalle associazioni di promozione sociale;
- dalle associazioni e società sportive dilettantistiche.
I suddetti soggetti possono beneficiare delle detrazioni sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.